I Denominazione e sede

Art. 1 Denominazione

  • Il Cruising Club Svizzero – Gruppo Ticino (in seguito “CCS-TI”) è un’associazione ai sensi degli  art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Sede

  • La sede sociale del CCS-TI è Lugano. Il recapito viene stabilito dal comitato.

 

II Scopo

Art. 3

  • Il CCS-TI è un Gruppo regionale del Cruising Club Svizzero (CCS Centrale) ai sensi dell’art. 26
    dello statuto del CCS Centrale, statuto riconosciuto dal CCS-TI .

Art. 4

  • Il CCS-TI ha lo scopo di  Promuovere la navigazione da diporto sui mari ed in Svizzera;
  • Organizzare corsi di introduzione alla navigazione;
  • Organizzare uscite e crociere aperte ai soci (ed eventualmente anche ai non soci);
  • Salvaguardare gli interessi comuni dei propri soci;
  • Svolgere sul territorio cantonale i compiti che sono stati affidati al CCS entrale e/o

 

III Soci

Art. 5

Il CCS-TI è composto dalle seguenti categorie di soci:

  • Soci attivi;
  • Soci juniori;
  • Soci simpatizzanti
  • Soci onorari

Art. 6

  • Ogni persona fisica o giuridica può diventare socio del CCS-TI.

Art. 7

  • Per essere ammessi i soci attivi e juniori devono essere pure soci attivi o juniori del CCS Centrale. Lo stesso vale per i soci onorari, in caso contrario essi avranno solo i diritti e i doveri dei soci simpatizzanti.

Art. 8

  • 8.1
    • I soci attivi godono di tutti i diritti del presente statuto, in particolare essi hanno diritto di voto e
      di elezione (riservato l’art. 68 del Codice Civile Svizzero).
  • 8.2
    • I soci juniori devono avere un’età inferiore ai 26 anni e fruiscono di una riduzione della tassa
      annuale. Essi godono di tutti i diritti derivanti dal presente statuto, riservati i limiti legati alla loro
      eventuale minore età.
  • 8.3
    • I soci simpatizzanti possono partecipare all’assemblea generale e agli eventi del CCS-TI. Essi
      non hanno tuttavia diritto di voto e di elezione.
  • 8.4
    • I soci onorari sono persone che si sono particolarmente distinte nella promozione della
      navigazione da diporto, nella navigazione sportiva, o in seno al CCS-TI. Se un socio onorario è
      socio del CCS-Centrale egli è parificato a tutti gli effetti ad un socio attivo, in caso contrario sarà
      considerato come un socio simpatizzante. I soci onorari (attivi o simpatizzanti) sono esentati dal
      pagamento della tassa sociale. Le candidature a socio onorario devono essere proposte dal
      Comitato o da uno o più soci. Le candidature devono pervenire per iscritto, con le debite
      motivazioni, al Comitato entro 30 giorni dalla fine di un esercizio sociale. Il Comitato esaminerà
      le proposte e comunicherà il suo parere ai proponenti prima dell’assemblea generale. Le
      proposte saranno messe all’ordine del giorno dell’assemblea generale ordinaria successiva.

 

Art. 9

  • La richiesta di adesione deve pervenire al Comitato, il quale sottoporrà al candidato socio i
    necessari adempimenti formali. Il Comitato ha la facoltà di rifiutare la richiesta di adesione di un
    candidato socio senza addurre alcun motivo. Il candidato socio rifiutato ha comunque la facoltà
    di reclamo all’assemblea generale. Il reclamo deve essere presentato per iscritto all’assemblea
    generale per il tramite del Segretario e sarà evaso alla prima occasione (assemblea generale
    ordinaria o straordinaria successiva).

Art. 10

  • La qualità di socio cessa in caso di
    • Dimissioni;
    • Radiazione;
    • Mancato pagamento della tassa sociale;
    • Decesso..

10.1

  • Le dimissioni possono essere inoltrate in ogni momento, per iscritto, al Comitato per il tramite
    del Segretario. Il socio dimissionario è tenuto a pagare la tassa sociale per l’anno in corso.

10.2

  • Il Comitato ha la facoltà di radiare un socio qualora il suo comportamento dovesse essere
    ritenuto contrario agli interessi o allo scopo dell’associazione. Il radiato ha la facoltà di interporre
    reclamo all’assemblea generale. Per la procedura si applica l’art. 9 per analogia.

10.3

  • Il socio che, nonostante una semplice diffida scritta, non ha versato la tassa sociale entro la fine
    del rispettivo esercizio, perde la qualità di socio e viene radiato dall’elenco dei soci. Il Comitato
    ha la facoltà, ma non l’obbligo, di inviare al socio in questione ulteriori solleciti di pagamento.

Art. 11

  • La qualità di socio, nonché i diritti ed i doveri ad essa connessi, è di natura strettamente
    personale non può essere trasferita, ceduta o oggetto di delega a terzi. Il diritto di voto in
    assemblea può essere delegato ad un altro socio della medesima categoria o al comitato. Ogni
    socio può esprimere per delega due voti al massimo.
    IV Tassa sociale, contributi e mezzi finanziari

IV Tassa sociale, contributi e mezzi finanziari

Art. 12

  • L’assemblea generale del CCS-TI stabilisce la tassa sociale per le diverse categorie di socio.
  • L’associazione può introdurre tariffe di favore per determinate categorie di persone (AVS, studenti, ecc.)
  • Il CCS-TI ha il diritto di fatturare separatamente a soci e a terze persone eventuali prestazioni di servizio svolte, rispettivamente di chiedere il rimborso delle (o la partecipazione alle) spese relative a tali prestazioni.

Art. 13

  • L’associazione risponde ai propri impegni e debiti unicamente con il proprio patrimonio sociale.
  • È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. Il CCS-TI non è responsabile per gli impegni del CCS-Centrale.

V Organizzazione

Art. 14

  • Gli organi del CCS-TI sono:
    • L’Assemblea generale;
    • Il Comitato;
    • Il Segretariato
    • I Revisori.

Art. 15 – L’Assemblea generale
15.1

  • L’assemblea generale ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno e deve essere
    convocata dal comitato con lettera circolare ai soci con un anticipo di almeno 30
    giorni.
  • La convocazione deve contenere l’ordine del giorno. Eventuali richieste di inserire
    nuovi temi all’ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto al Comitato, per il
    tramite del Segretario, con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data prevista per
    l’assemblea generale. La richiesta di mettere all’ordine del giorno lo scioglimento del
    CCS-TI deve essere firmata da almeno 1/5 dei soci attivi.

15.2

  • L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata dall’Assemblea generale, dal Comitato o da una richiesta congiunta di almeno 1/5 dei soci attivi. Per il resto vale quanto espresso al punto precedente.

15.3

  • Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti, tranne nei casi dove è espressamente prevista un’altra maggioranza o dove è  richiesto un quorum. Il Presidente si astiene dal voto, tranne in caso di parità. A
    richiesta di 1/5 dei presenti la votazione può avvenire a scrutinio segreto. Questa decisione verrà presa per alzata di mano.

15.4

  • Per le modifiche dello statuto (compresa la sua revisione totale) è necessaria una
    maggioranza di 2/3 degli aventi diritto di voto presenti. Per la decisione di modifica
    delle quote sociali è per contro sufficiente la maggioranza semplice degli aventi diritto
    di voto presenti.

15.5

  • Lo scioglimento del CCS-TI può essere deciso solo da un’assemblea generale cui
    partecipi almeno la metà dei soci aventi diritto di voto (quorum). La maggioranza
    richiesta è di ¾ degli aventi diritto di voto presenti. Qualora ci fosse una richiesta di
    scioglimento e l’assemblea generale non fosse in grado di deliberare per mancanza
    del quorum, dovrà essere convocata una nuova assemblea. La convocazione dovrà
    avvenire non prima di due e non oltre sei mesi dopo la prima assemblea. Questa
    seconda assemblea generale, per la quale non è previsto alcun quorum, potrà
    decidere con una maggioranza di ¾ degli aventi diritto di voto presenti.

15.6

  • Per la nomina del Presidente è necessario il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti. Per altre nomine statutarie è sufficiente la maggioranza
    semplice.

Art. 16

  • L’assemblea generale è l’Organo supremo del CCS-TI. Essa è in particolare competente per:
    • Approvare gli statuti ed i regolamenti del CCS-TI;
    • Approvare il verbale dell’assemblea precedente;
    • Approvare il bilancio annuale;
    • Dare scarico al Comitato;
    • Eleggere il Presidente, i membri del Comitato ed i Revisori;
    • Approvare il preventivo e decidere l’importo della tassa sociale per l’esercizio futuro;
    • Prendere tutte le altre decisioni assegnatele da legge e statuto.


Art. 17 Il Comitato
17.1

  • Il comitato è l’organo esecutivo del CCS-TI. Esso è composto da 5 a 11 membri. Un membro del comitato viene eletto Presidente dall’assemblea generale. I membri del Comitato restano in carica due anni.

17.2

  • Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, del Segretario o di almeno 3
    membri.

17.3

  • Il Comitato decide a semplice maggioranza dei presenti. Per poter decidere è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei propri membri.

17.4

  • Il Comitato decide su tutti gli oggetti che non sono di competenza dell’Assemblea generale o dei Revisori. In particolare il Comitato

  • Cura la gestione corrente del CCS-TI, ivi compresa la gestione delle entrate e delle uscite;
  • Idea, delinea e mette in atto le attività sociali;

  • Elabora le proposte e gli ordini del giorno per l’Assemblea generale;
  • Allestisce i conti che saranno sottoposti all’Assemblea generale;

  • Nomina i membri delle Commissioni, cui deve far parte almeno un membro del Comitato;

  • Elabora e promuove eventuali regolamenti, i quali, se richiesto da almeno 1/5dei soci attivi entro 30 giorni dalla loro emanazione, devono essere sottoposti all’Assemblea generale per approvazione;

  • Può nominare un Segretario, che non deve necessariamente essere membrodel Comitato;
  • Esegue tutti gli altri compiti assegnatigli da legge o statuto.

17.5

  • L’art. 10 è applicabile per analogia per quanto attiene la cessazione di una carica in seno al Comitato

Art. 18

  • Il Comitato ha la facoltà di costituire delle Commissioni permanenti o temporanee per il disbrigo
    delle principali attività. Le Commissioni, cui deve appartenere almeno un membro del Comitato,  svolgono la propria attività per delega e secondo le direttive del Comitato.


Art. 19

  • I Revisori
    Il bilancio annuale del CCS-TI viene esaminato da due revisori. Essi hanno diritto di prendere
    visione, in ogni momento, dei conti e dei documenti giustificativi della contabilità. Essi
    sottopongono all’assemblea generale un rapporto scritto ed eventuali suggerimenti. La durata
    della loro carica è di due anni.

 

VI Disposizioni varie

Art. 20 Esercizio sociale

  • L’esercizio sociale (anno sociale) inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

Art. 21 Comunicazioni

  • Le comunicazioni ai soci avvengono di regola (lettera semplice, fax o e-mail) all’ultimo indirizzo comunicato al Segretariato del CCS-TI.

Art. 22 Scioglimento

  • In caso di scioglimento del CCS-TI, il patrimonio sociale sarà depositato per 10 anni presso il
    CCS Centrale a Berna in attesa di un’eventuale nuova costituzione del Gruppo CCS del
    Cantone Ticino, cui detto patrimonio verrà restituito. Dopo questo termine di 10 anni il
    patrimonio resterà definitivamente acquisito dal CCS Centrale.

 

Il Presidente Un membro del comitato


(Giorgio Ricci) (Andrea Ferrazzini)


I presenti statuti sono stati adottati dall’assemblea generale del 17.11.2006 e ratificati dal CCS
centrale in data 16.05.2007.